Art. 139.
(Area della sicurezza).

      1. Il personale dell'area della sicurezza, che costituisce il Corpo di polizia penitenziaria, svolge, secondo le modalità previste dalla presente legge e in particolare dall'articolo 1, le attività necessarie per il mantenimento dell'ordine e della garanzia dei diritti negli istituti, in conformità alle direttive impartite dal direttore. Lo stesso personale disimpegna inoltre il servizio di traduzioni e scorte dei detenuti e degli internati.
      2. L'organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria è definita dalla legislazione vigente in materia. Le assunzioni del personale devono essere operate con concorso pubblico, effettuato nelle sedi di ogni provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria, in relazione alle necessità di personale di ciascun territorio, con vincolo di permanenza nello stesso per almeno cinque anni. Non sono consentite modalità

 

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di assunzione diverse dal concorso pubblico.
      3. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria è determinato, per ogni istituto, in funzione delle dimensioni e delle funzioni, compreso il servizio di traduzioni e scorte. Tenendo anche conto della tipologia del singolo istituto, l'organico dei singoli istituti deve fare in particolare riferimento al rapporto tra il numero degli agenti e il numero dei reclusi, definito a seconda del livello di sorveglianza attuato. L'organico complessivo del Corpo è inoltre integrato in relazione ai servizi, sempre nell'ambito dell'area della sicurezza, da operare presso i provveditorati regionali e il dipartimento della amministrazione penitenziaria.
      4. Il servizio traduzioni e scorte è organizzato con il personale di polizia penitenziaria degli istituti. Il provveditore regionale può istituire un solo servizio traduzioni e scorte per più istituti. I servizi traduzioni e scorte operanti negli istituti sono inseriti nell'area della sicurezza dei singoli istituti e, ferma restando la loro dipendenza dal dirigente dell'area stessa, hanno un proprio responsabile che provvede all'organizzazione dello specifico servizio di competenza.
      5. L'organico di cui ai commi 3 e 4 è definito dal dipartimento della amministrazione penitenziaria, su proposta dei singoli provveditori regionali, sentite le direzioni degli istituti.
      6. Nel ruolo organico del Corpo di polizia penitenziaria sono previsti i vari livelli di carriera fino alle funzioni dirigenziali.
      7. Al reparto di polizia penitenziaria presente nei singoli istituti è preposto un responsabile operativo che ha funzioni di dirigente dell'area stessa.
      8. Il personale di polizia penitenziaria collabora alle attività svolte dal personale delle altre aree per la concreta attuazione del trattamento penitenziario previsto dalla presente legge. Collabora, inoltre, alla predisposizione dei programmi previsti dal comma 5 dell'articolo 133.
      9. Il personale di polizia penitenziaria non può essere distolto dalle proprie funzioni.
 

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Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede affinché le attuali assegnazioni a funzioni diverse siano abolite, affidando le medesime funzioni a personale specifico e procedendo all'affidamento dei nuovi compiti al personale di polizia penitenziaria liberato dalle funzioni ai sensi del presente comma.